Come stabilito dall’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08, chiuque utilizza trattori agricoli e forestali deve essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, che consentano l’utilizzo delle attrezzature da lavoro in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone.
Nell’accordo Stato –Regioni del 22 febbraio 2012, che sancisce l’obbligo di una specifica abilitazione professionale degli operatori addetti all’uso del trattore agricolo o forestale, vengono indicate le modalità esecutive dei corsi di formazione, che prevedono l’effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da svolgersi in un campo prove le cui specifiche caratteristiche sono indicate per legge. L’allegato 8 stabilisce i requisiti minimi dei corsi di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8-13 ore) e le rispettive attrezzature intercambiabili.
Dal 31/12/2015, in relazione all’esperienza pregressa, i lavoratori del settore agricolo dovranno attestare la loro abilitazione all’uso secondo diverse scadenze.
Si considerano “lavoratori agricoli” tutti i lavoratori che effettuano attività comprese in quelle indicate dall’art. 2135 del Codice Civile: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Durante il Convegno “Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura, le prospettive. Il Piano 2014-2018”, tenutosi a Lodi l’8 settembre 2015, è stato presentato l’opuscolo indicante nel dettaglio il tipo di formazione richiesta dalla normativa, con relativa scadenza, dedicato all’abilitazione per la guida del trattore. Tale materiale è stato redatto congiuntamente da Inail (Direzione Centrale Prevenzione – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insidiamenti Antropici), Mipaff (Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Disr III) e dal Coordinamento Tecnico delle Regioni.