Con l’approvazione del D.Lgs n. 151 del 14 settembre 2015, Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, da parte del Consiglio dei Ministri, è stato introdotta, per il datore di lavoro la possibilità di poter svolgere direttamente compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione, non essendoci più i limiti imposti alle dimensioni delle imprese, precedentemente fino a cinque lavoratori.
In particolare, nelle semplificazioni di procedure ed adempimenti, l’art. 20 del decreto 151, modifica l’art. 34 del TU 81/08 sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso e di prevenzione incendi, attraverso l’abrogazione del comma 1-bis. Cita il testo del comma abrogato: “Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis”.
Nell’esecuzione pratica, ne deriva che anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 151/2015, i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione, potranno essere svolti direttamente dal datore di lavoro.
Una conseguenza dell’abrogazione del “comma 1-bis”, è stata la modifica del comma 2-bis, che assume così la seguente forma: “Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentaregli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.”
L’art. 21, comma 4, Capo III del D.Lgs. 151/2015, contiene, a sua volta un’importante disposizione che stabilisce l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro degli infortuni. ” A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni”